Chi può insegnare l’arrampicata sportiva in falesia?
Scritto da Jolly Lamberti il 21-01-2012 in Climbook
Jolly001 (56)

I limiti di una legge ormai antiquata.
La risposta è semplice, perché c’è una legge dello stato, ormai antiquata, anche se “solo” del 1989, che parla chiaro.
Soltanto le guide Alpine, in maniera professionale, e il Cai, senza fini di lucro, possono insegnare l’arrampicata sportiva.
In un celebre recente processo, penale, per esercizio abusivo della professione, due istruttori FASI che operavano secondo il regolamento federale (senza percepire direttamente soldi, con soli allievi tesserati e con una associazione regolarmente affiliata) sono stati condannati a due mesi di galera, sia in primo che secondo grado.

Queste le parole del giudice nella motivazione della sentenza:
“In altre parole, secondo la lettura delle fonti normative (la legge n6 del 1989 sulle guide alpine, ndr), non può che concludersi che per l’insegnamento dell’arrampicata sportiva è necessaria la qualifica di Guida Alpina e l’iscrizione al relativo albo nazionale”
“Peraltro, è di tutta evidenza che le fonti normative, sopra esaminate, non comportano alcuna preclusione all’attività di promozione e di diffusione dell’arrampicata sportiva. Attività che, come per tutte le discipline sportive, è senz’altro riconosciuta dall’ordinamento quale importante momento di aggregazione e di espressione sociale. Tuttavia, per l’aspetto didattico (l’addove esercitato in ambiente naturale), gli imputati avrebbero semplicemente dovuto munirsi della qualifica di guida alpina, e prima ancora, della formazione ad essa connessa. Percorso che, invece, hanno fermamente ritenuto di non voler intraprendere. Ritiene pertanto questo giudice che gli elementi sopra esposti convincano della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame. Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato loro qui contestato.”

Quindi la sentenza va a sfatare con evidenza due luoghi comuni molto sentiti nell’ambiente della scalata:

1. Non è vero che basta creare una associazione non a fine di lucro per poter accompagnare le persone in falesia anche se non si è Guida Alpina. Il problema non è il lucro, ma proprio l’insegnamento ad essere vietato.
2 Non è vero che sia consentito agli istruttori FASI di insegnare l’arrampicata sportiva, ancorchè si limitino al terreno di “falesia”- su monotiri e vie attrezzate.

Quello che rileva il giudice è che l’insegnamento della arrampicata sportiva, secondo la legge del 1989, è riservato alle guide alpine o al CAI ( il cai però può operare solo nell’ambito di un corso, senza fini di lucro e gli istruttori del cai non possono in alcun modo operare in autonomia come dei professionisti)
Altrimenti può scattare una condanna penale per esercizio abusivo della professione. Dunque la galera.
Per fare un esempio gossolano, un medico, anche se opera gratuitamente, deve essere iscritto all’albo e avere la laurea in medicina.
Quindi l’escamotage utilizzato dalla maggior parte delle associazioni, di non far risultare un lucro e di tesserare tutti i partecipanti, non elimina il rischio di finire in galera.
Gli istruttori UISP, gli istruttori FASI, gli istruttori CUS o di qualunque associazione, sono tutti fuorilegge qualora operino in ambiente naturale, anche su monotiri con avvicinamento non alpinistico. Anche se fanno didattica " in amicizia"
Come scrive Gennari Daneri sulla rivista Pareti:
“Allo stato attuale dei fatti chiunque porti un amico in falesia, anche senza farsi pagare, e si azzardi ad insegnargli come si fa un otto e come si usa un grigri… è potenzialmente denunciabile ed accusabile di esercizio abusivo della professione…..
Bisogna trasformare questa contingenza bruttissima, che vede arrampicatori contro arrampicatori, questa rottura di un brutto giocattolo, nella migliore occasione per ridiscutere tutto, per creare un giocattolo bello, che funzioni e che soprattutto sia in grado di dare una risposta accessibile, pronta e professionale alla domanda crescente di arrampicata del nostro paese…..
E perché accada bisogna che FASI e Guide Alpine riprovino a mettersi insieme attorno ad un tavolo per creare una figura professionale specializzata sull’arrampicata sportiva su roccia.
Occorre che le Guide Alpine comprendano che è ora di riformare il loro organico, almeno di decuplicarlo, separando le competenze.”
Quindi, in sintesi, se state facendo un corso di arrampicata, con uscite su pareti naturali, che non sia organizzato da una sezione del CAI o da una guida alpina, sappiate che state salendo su un taxi guidato da un abusivo, che vi state facendo togliere un dente da un dentista senza laurea e che, per questo motivo, l’assicurazione potrebbe fare storie in caso di incidente ( si può assicurare chi opera fuori dalla legge? forse si, visto che è un contratto privato, forse no, non lo so).

Io, da guida alpina, vi posso dire che tutto questo non è giusto, che c’è un grosso vuoto legislativo.
E’ assurdo che per poter allenare regolarmente dei ragazzi in falesia, un bravo allenatore, sia costretto a imparare a sciare ed andare su ghiaccio e sulle montagne.
E’ assurdo che a Roma, dove ci sono più di 10.000 scalatori, soltanto due o tre persone ( forse meno?) siano abilitate all’insegnamento e all’accompagnamento professionale in falesia.
E’ peraltro giusto che gli istruttori Fasi siano fuorilegge: si diventa istruttori senza esame ( è l’associazione che presenta il candidato e decide che è idoneo) e con soli 5 o 6 giorni di formazione si diventa istruttori.
La soluzione è semplice: istituire la figura del “Maestro di arrampicata”, con una formazione seria e un difficile test di ingresso (figura peraltro già presente in molti stati come la Francia e la Svizzera) che possa operare in maniera professionale su un terreno sportivo di falesia.
E’ ridicolo che le guide alpine cerchino ancora di mantenere dei privilegi su un terreno, quello della scalata sportiva, che ormai non sono più in grado di gestire, né come numeri ( troppe poche guide in rapporto alla richiesta) né come competenze.

Alessandro Jolly Lamberti
Guida Alpina

Commenti

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Paolo Condemi
circa un mese fa

sono d'accordo. è ora di fare qualcosa tutti insieme per risolvere questa situazione assurda. c'è solo una piccola imperfezione nell'articolo di jolly: e cioè che la sentenza non ha tenuto conto della legge nazionale ma solo di quella regionale che sopprimeva il famigerato comma 4 dell'articolo 20...

Dall’articolo “ANALISI DI UNA SENTENZA” de Lo Scarpone n. 6 del Giugno 2005, scritto dall’avvocato Vincenzo Torti:

«L’art. 20 della legge 6/89, in quanto norma di livello identico a quella espressa dall’art. 2 della stessa legge, al quale il Tribunale di Milano si richiama a sostegno della propria motivazione che riserva alle guide alpine “lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1”, rappresenta proprio quella eccezione di pari rango che la sentenza omette di considerare e che consente di affermare che vi sono attività in montagna legittimamente svolte da soggetti che non sono guide alpine, vale a dire gli istruttori del CAI (comma 2) e altri ancora, non meglio individuati (comma 4), ai quali, quindi, non si può contestare, per il solo fatto di svolgerle, l’esercizio abusivo della professione di guida alpina.»

ARTICOLO 20:
«(Scuole e istruttori del CAI) – 1. Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell’art. 2 della L. 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall’art. 2 della L. 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. 2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. 3. Le attività degli istruttori e delle scuole del CAI sono disciplinate dai regolamenti del Club Alpino Italiano. 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le ALTRE attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate “scuole di alpinismo” o di “sci-alpinismo” e I RELATIVI ISTRUTTORI non possono ricevere compensi a nessun titolo. »

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Paolo Condemi
circa un mese fa
...

quindi, il fatto che esistono "altre attività didattiche" con i suoi "relativi istruttori" vuol dire che non ci sono solo le guide e il cai che possono insegnare l'arrampicata sportiva.
la sentenza dice che sono illegali e abusivi, ma una sentenza per fortuna in italia non fa legge.
la legge dice tutt'altro.
poi, che l'esame per diventare istruttore uisp o fasi sia ridicolo, è fuori discusione; ma anche l'esame del cai - pur essendo più serio - ha poco (nulla) a che vedere con l'arrampicata sportiva. e forse anche quello delle guide...

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Ghisino
circa un mese fa
Francia

per chi fosse curioso, sapesse il francese e volesse lanciarsi, un rapidissimo sguardo in cifre al diploma francese (che dall'anno prossimo sarà un po' ritoccato).
prerequisiti:
-7a a vista in situazione d'esame (in palestra, 8 minuti dopo un 6c sempre a vista)
-saper sostenere e argomentare oralmente un CV arrampicatorio contenente almeno 5 monotiri a vista sopra il 7a, 6 vie lunghe sportive di dislivello oltre i 200 metri e grado medio 6c, 8 vie lunghe alpinistiche di almeno 200m e TD+, 1 via lunga di 400+ metri grado medio 6b.

Ben oltre la metà dei candidati canna il test di preselezione, moltissimi a causa della tensione nella prova pratica, qualcuno all'orale essendosi inventato parti del CV o non avendone tratto alcuna esperienza, relativamente pochi a causa di una manifesta mancanza di livello.

formazione:
più di 400 ore, e almeno 100 ore di stage.
costo: tra 2800 e oltre 5000 euro solo di corso, più vitto alloggio materiale.

Tra i 25 e i 50 nuovi diplomati/anno.

prerogative finali: insegnamento arrampicata e canyon sotto i 1500 metri.
Dall'anno prossimo il diploma non conterrà più il canyon e si avrà la scelta se avere le prerogative per vie lunghe e trad (+formazione tecnica) o concentrarsi solo su sala e monotiri (+formazione di tipo commerciale e amministrativo)

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luca barberis
27 giorni fa

non conosco le modalità per diventare istruttore fasi, quelle uisp sono da qualche anno invece estremamente selettive, soprattutto da quando sono cambiati i formatori (sul sito i nomi). concordo pienamente con quanto dice jolly, è una legge vecchia.

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IL GLADIATORE ROMANO
24 giorni fa
Maestri d'Arrampicata Sportiva

Credo che il punto di vista di Jolly sia giusto e realistico, condivido il fatto che si debba visti i tempi con cui l'Arrampicata Sportiva (indoor e outdoor) si è evoluta di formare,una figura Professionale denominata Maestro di Arrampicata,dall'altra parte non condivido che molte persone senza nessuna base didattica e professionale,e senza aver conseguito un brevetto sottoponedosi ad esami di una commissione specifica,si fregi e ritenga di essere pagato ABUSIVAMENTE senza dare un servizio professionale,inoltre,non garantendo in caso di un incidente la possibilità di avere un risarcimento visto che non si tratta di un Professionista.
Per una Guida Alpina UIAGM oltre a dover avere la sua Partita Iva,come Professionista della Montagna,deve essere iscritto ad un Colleggio e ad un Albo Professionale,deve avere una assicurazione RCT per svolgere la sua attività Professionale,inoltre,deve rispettare il limite posto dai vari Colleggi Regionali,per un tipo di accompaganamento /corso nelle varie regioni,ovvero il numero massimo dei partecipanti ad un corso di Arrampicata,Vie Ferrata,Canyon;pena la revoca del Brevetto o la sospensione Temporanea.
In giro si vede di tutto,da un numero eccessivo di persone iscritte ad un corso,da corde e imbraghi vetusti,da un insegnamento approssimativo e senza nessuna esperienza specifica,credo quindi che la Formazione di questa figura Maestro di Arrampicata,possa eliminare questa gente che opera in maniera non professionale optando per una nuova figura che sicuramente potrà dare ai sui allievi una professionalità e una sicurezza,sottoponendosi ad un corso severo e serio,non come i corsi di istruttori eseguiti da Fasi Uisp Cai e varie altre associazioni che continuano a succhiare denaro illudendo i partecipanti,di conseguire un brevetto che abbia valenza professionale.
Non sò quale possa essere l'organo giuridico e professionale che possa indire tale corso,credo cmq che la migliore piattaforma professionale ce l'abbia la Nuova Zelanda e il Canada dove un corsista scegli il Terreno su cui Lavorare e Formarsi,ad esempio l'arrampicata,bene inizia il corso lo termina positivamente,beh dal giorno seguente può lavorare in maniera professionale sulla disciplina conseguita o altre che conseguirà,se vuole può rimanere Guida di Arrampicata o di altre discipline di cui a terminato la Formazione potendo però solo operare nella sua Nazione,sennò continua la sua Formazione di tutti gli esami per diventare Guida Alpina UIAGM,potendo così poi lavorare Professionalmente in tutte le nazioni dove l'UIAGM è riconosciuta.
Trovo questa formula Fantastica,e del resto al giorno d'oggi visto la specificità di ogni disciplina montana che ha avuto un'evoluzione enorme,ritengo che formare una persona su tutti i terreni in un Corso solo,si possa rischiare di formare persone che abbiano poca esperienza e capacità,quando sicuramente se le stesse si formassero sulla loro disciplina specifica sicuramente diventerebbero degli OTTIMI PROFESSIONISTI.

Graziano Guardabassi
Guida Alpina UIAGM
Guida Canyon UIAGM

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IL GLADIATORE ROMANO
24 giorni fa
La Guida Alpina UIAGM

La Guida Alpina – Maestro di Alpinismo

Il titolo di Guida Alpina–Maestro di Alpinismo rappresenta la “vetta” del percorso formativo e professionale nel campo dell'alpinismo a livello nazionale ed internazionale e come unica figura competente e in grado di garantire una completa formazione e una corretta frequentazione dell´ambiente montano. Infatti, la Guida Alpina–Maestro di Alpinismo può godere di assoluta autonomia e indipendenza in qualsiasi disciplina alpinistica e su qualsiasi terreno nei 21 paesi del mondo che hanno aderito alla U.I.A.G.M. (Unione Internazionale delle Associazioni Guide di Montagna - Union Internationale des Association des Guides de Montagne) che sono:
Italia, Argentina, Bolivia, Canada, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Austria, Perù, Polonia, Svizzera, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Repubblica Ceca e gli Stati Uniti d'America. Inoltre i paesi candidati alla U.I.A.G.M. sono attualmente: Cile, Ecuador e il Nepal.

Le discipline alpinistiche tipiche della Guida Alpine e dell'Aspirante Guida sono varie e comprendono:
- Arrampicata su Roccia Naturale;
- Arrampicata Sportiva su strutture Naturali ed Artificiali;
- Alta Montagna e Ghiacciai;
- Cascate di Ghiaccio;
- Scialpinismo e Sci su Pista;
- Escursionismo (anche se non legato ad ambienti montani);
- Soccorso Alpino;
- Torrentismo e Canyoning.

La Guida Alpina nella normativa

Secondo quanto definito dalla Legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della professione di Guida Alpina" e dalla Legge Provinciale 23 agosto 1993 n. 20 e s.m. "Nuovo ordinamento della professione di Guida Alpina e di Maestro di Sci", è Guida Alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) Accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning;
b) Accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) Insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning.

La professione di guida alpina si articola in due gradi:
- Aspirante Guida;
- Guida Alpina – Maestro di Alpinismo.

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Flavio Paesano
7 giorni fa

Condivido l'idea che la materia è legiferata in maniera ormai vecchia e poco attinente alla realtà.
Speriamo che si ponga l'attenzione sull'argomento e speriamo che venga disciplinato in maniera coerente, ponendo la giusta attenzione su tutti gli aspetti coinvolti nell'insegnamento dell'arrampicata sportiva.

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